Normativa MiFID
Da tempo l’Unione Europea intende creare un unico mercato di servizi e attività finanziarie in tutti i Paesi europei, e per questa ragione, il 1° novembre 2007 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la Direttiva MiFID.
La MiFID (Market in Financial Instruments Directive) è la nuova normativa comunitaria che disciplina i servizi di investimento prestati dagli intermediari ai clienti, i mercati regolamentati e le diverse sedi di negoziazione degli strumenti finanziari. Ha come obiettivo la tutela degli investitori attraverso una maggiore armonizzazione delle diverse regolamentazioni esistenti, nei singoli Paesi dell’Unione Europea, in materia di servizi e prodotti finanziari.
Riguarda ogni singolo investitore, ampliando la protezione del risparmio e l’efficienza dei mercati finanziari.
Con l’obiettivo di perseguire le medesime finalità della MiFID e, al contempo, rafforzare ulteriormente i presidi di tutela per gli Investitori, dal 3 gennaio 2018, é entrata in vigore la MiFID II.
La direttiva MiFID si pone come principali obiettivi
- il rafforzamento del sistema di tutela degli investitori;
- favorire la massima trasparenza per l’investitore;
- una armonizzazione legislativa in tutta la comunità europea circa le modalità di prestazione dei servizi di investimento;
- l’innalzamento del livello di concorrenza tra gli operatori e le diverse sedi di negoziazione.
Le principali novità introdotte dalla Mifid II che interessano il risparmiatore sono:
- un ampliamento dei contenuti della rendicontazione periodica da fornire alla clientela, con particolare riferimento ai costi, agli oneri e agli incentivi nonché un incremento della periodicità di trasmissione della stessa;
- obbligo per gli intermediari di valutare le caratteristiche del cliente cui sono destinati i prodotti fin dal momento dell’ideazione del prodotto;
- obbligo per il personale a contatto con la clientela di possedere un adeguato livello di competenza ed esperienza professionale del personale a contatto con la clientela.
Di seguito alcuni documenti informativi redatti dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo
Report TOP 5
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 e dell’articolo 65 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e pubblicati in conformità al paragrafo 1.5 “Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Strategia di Esecuzione” della Execution Policy, tempo per tempo vigente.
I Reports sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità dell’esecuzione ottenuta presso le prime cinque sedi di esecuzione ed i primi cinque brokers, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente la pubblicazione. Tali Reports sono suddivisi in base alla classificazione degli strumenti finanziari prevista dall’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 all’interno della quale vengono ricondotte le tipologie di strumento finanziario descritte nei pertinenti paragrafi della Strategia di Esecuzione.
Per ogni sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional (ove presente).
Report prime cinque sedi di esecuzione-operazioni di finanziamento tramite titoli 2021 206.94 KB 4480 downloads
...Report prime cinque sedi di esecuzione-operazioni di finanziamento tramite titoli 2020 223.52 KB 7167 downloads
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Report prime cinque sedi di esecuzione - operazioni di finanziamento tramite titoli - 2019 166.87 KB 6810 downloads
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Mifid report top 5 Broker strumenti di debito_REPORT TOP 5_BROKER_STRUMENTI DI DEBITO 51.19 KB 7370 downloads
...Reports sulla qualità di esecuzione degli ordini
In ottemperanza alle previsioni normative in materia di Best Execution, dettate dall’art. 27 della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014, c.d. MiFID II, recepite dall’art 47 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, vengono di seguito pubblicati i dati previsti e relativi agli ordini eseguiti dalle sedi di esecuzione.
Report Qualità dell’Esecuzione Offerta
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.5 “Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” della Execution Policy, tempo per tempo vigente.
I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio da ICCREA Banca.
I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle:
- Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione;
- Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario;
- Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a);
- Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b);
- Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5;
Tale Tabella non è prodotta in quanto Iccrea Banca non applica alle operazioni in analisi le tipologie di costo indicate dalla normativa.
- Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6;
- Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;
- Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3;
Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato da Iccrea Banca non rientra in quelli indicati dalla normativa.
- Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.
Sono pubblicati i report relativi all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca.
Report 2018
MIFID - Divieto di vendite allo scoperto. Delibera CONSOB n. 21303 del 17.03.2020
TRASPARENZA POST - NEGOZIAZIONE
La Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana, ai sensi degli artt.29 e 34 del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n.16191/2007, pubblica nei collegamenti che seguono, le informazioni di trasparenza post-negoziazione relative alle operazioni su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati europei e concluse al di fuori di un mercato regolamentato e di un MTF (c.d. O.T.C. – over the counter).
I documenti possono essere aperti con il programma Microsoft Excel, oppure StarOffice, oppure con un editor di testo.