
Depositi dormienti
La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n.266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall’importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.
Sono i depositi bancari con saldo attivo superiore ad euro 100 e non movimentati da oltre dieci.
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il DPR 22.6.2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
- La Banca comunica al titolare del deposito risultante dormiente lo stato di dormienza.
- Il titolare del deposito dormiente ha 180 giorni di tempo per movimentare il deposito e risvegliarlo.
- Trascorsi i 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca.
- Trascorsi quattro mesi di tempo dal blocco, il rapporto viene estinto devolvendone le somme ed i valori relativi al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, secondo le modalità previste dal regolamento.
Nel caso dei depositi al portatore che siano risultati dormienti, la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto al portatore. Per questo motivo, la comunicazione alla clientela interessata avviene attraverso l’esposizione nei locali aperti al pubblico della Banca e attraverso la pubblicazione dell’elenco dei depositi sul suo sito internet.
Il Regolamento in materia di depositi dormienti
Ha disposto “l’istituzione di un Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto diversamente risarcito”.
Definisce “dormienti” i rapporti contrattuali per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, per 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Il saldo di tali rapporti deve essere superiore a 100,00 euro.
Decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione. Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico.